Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 6 luglio 1940, n. 1081.
Abrogato dal 13 agosto 1940
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Articolo abrogato dalla l. 6 luglio 1940, n. 1081.
Abrogato dal 13 agosto 1940
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 13 agosto 1940. 132 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Circa l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali di cui al precedente art. 11, decidono esclusivamente:
tolto: il Ministro per la guerra per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale;
tolto: il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa dei carabinieri Reali;
tolto: il comandante del Corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia, il comandante militare della Sardegna, i comandanti dei Regi corpi di truppe coloniali per l'avanzamento ai gradi di truppa (esclusi i carabinieri Reali).
tolto: Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorita' gerarchica.
tolto: Dette proposte, pero', devono pervenire all'autorita' cui spetta dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di 1°, di 2° e di 3° grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorita' chiamate a pronunciarsi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1940, N. 1081
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art12 · fonte del testo