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[1]I ruoli organici dei sottufficiali stabiliti dall'art. 17 del testo unico sullo stato dei sottufficiali sono modificati come appresso:

[2]sergenti e sergenti maggiori................. n. 7880 marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori..................... » 5168

[3]Il numero dei marescialli ordinari, capi e maggiori di cui al comma precedente e' aumentato:

[4]1° in relazione ai posti che si sono resi vacanti dal 1° luglio 1927, e che si renderanno vacanti ancora negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari, tenuto conto delle riduzioni derivanti dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, e dall'istituzione del ruolo di cui al successivo art. 19;

[5]2° in relazione alle vacanze verificatesi fino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facolta' consentita al Ministro per la guerra con R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606.

[6]I posti cosi' aumentati, in via transitoria, sono soppressi in ragione di 50 per ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1932-33;

[7]3° in relazione ai posti che i marescialli siano stati o siano chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facolta' consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art14 · fonte del testo