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[1]((I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, delle Forze armare terrestri dell'Africa Orientale Italiana e del Regio corpo truppe coloniali Libia, sono stabiliti come appresso:

[2]Sergenti raffermati e sergenti maggiori, n. 8144; Marescialli ordinari, marescialli capi e marescialli maggiori, n.8428)).

[3]Il numero dei marescialli ordinari, capi e maggiori di cui al comma precedente e' aumentato:

[4]1° in relazione ai posti che si sono resi vacanti dal 1° luglio 1927, e che si renderanno vacanti ancora negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari, tenuto conto delle riduzioni derivanti dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, e dall'istituzione del ruolo di cui al successivo art. 19;

[5]2° in relazione alle vacanze verificatesi fino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facolta' consentita al Ministro per la guerra con R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606.

[6]I posti cosi' aumentati, in via transitoria, sono soppressi in ragione di 50 per ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1932-33;

[7]3° in relazione ai posti che i marescialli siano stati o siano chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facolta' consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Testo in vigore dal 6 ottobre 1938 al 24 settembre 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 1938

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 6 ottobre 1938. 19 parole tolte, 35 parole aggiunte in 2 capoversi.

I ruoli organici dei sottufficiali tolto: stabiliti dall'art. 17 del testo unico sullo stato dei sottufficiali sono modificati aggiunto: del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, delle Forze armare terrestri dell'Africa Orientale Italiana e del Regio corpo truppe coloniali Libia, sono stabiliti come appresso:

tolto: sergentiaggiunto: Sergenti raffermati e sergenti maggioritolto: ................. n. 7880 marescialliaggiunto: , n. 8144; Marescialli ordinari, marescialli capitolto: , marescialli maggiori..................... » 5168 aggiunto: e marescialli maggiori, n.8428.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art14 · fonte del testo