Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in piu' degli organici stabiliti dall'articolo 16 saranno riassorbiti gradualmente.

[2]Ai fini suddetti e' data facolta' al Ministro per la guerra di togliere dal servizio territoriale i sottufficiali ancora idonei a incondizionato servizio presso le truppe, dando la precedenza a coloro che ne facciano domanda.

[3]Finche' il numero dei sottufficiali in servizio territoriale superera' quello stabilito dall'art. 16, sara' diminuito di altrettanto il numero dei marescialli stabilito dall'art. 14.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art26 · fonte del testo