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[1]I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in piu' degli organici stabiliti dall'articolo 16 saranno riassorbiti gradualmente.
[2]Ai fini suddetti e' data facolta' al Ministro per la guerra di togliere dal servizio territoriale i sottufficiali ancora idonei a incondizionato servizio presso le truppe, dando la precedenza a coloro che ne facciano domanda.
Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
