Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a mente dell'art. 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, possono rimanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio o del 60° anno di eta', salvo la facolta' al Ministro per la guerra di collocarli a riposo in qualunque tempo a suo insindacabile giudizio.
tolto: Essi gravano sulla totalita' degli organici dei marescialli sia alle truppe che nella posizione di servizio territoriale.
tolto: Detti sottufficiali conserveranno ad personam l'indennita' pensionabile di L. 700 annue, loro concessa in base all'art. 59 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art27 · fonte del testo