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[1]I sottufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a mente dell'art. 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, possono rimanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio o del 60° anno di eta', salvo la facolta' al Ministro per la guerra di collocarli a riposo in qualunque tempo a suo insindacabile giudizio.

[2]Essi gravano sulla totalita' degli organici dei marescialli sia alle truppe che nella posizione di servizio territoriale.

[3]Detti sottufficiali conserveranno ad personam l'indennita' pensionabile di L. 700 annue, loro concessa in base all'art. 59 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art27 · fonte del testo