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[1]Il 3° comma dell'art. 25 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, 1465, e' sostituito dal seguente:

[2]«Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, l'indennita', di mora non sara' applicabile che dopo trascorsi 12 giorni da quello dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art10 · fonte del testo