Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il 3° comma dell'art. 25 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 3 delR. decreto-legge 6 novembre 1930, 1465, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, l'indennita', di mora non sara' applicabile che dopo trascorsi 12 giorni da quello dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art10 · fonte del testo