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[1]All'art. 37 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, sono aggiunti i seguenti comma:
[2]«Per l'esecuzione sulle cauzioni commerciali, l'esattore ha l'obbligo di denunziare la morosita' del contribuente entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata non pagata, all'intendente di finanza.
[3]«L'incameramento della cauzione del commerciante moroso, e' disposto dall'intendente, quando l'esercizio sia cessato, fino alla concorrenza del debito, e salvi i diritti precostituiti a favore degli enti interessati alla costituzione della cauzione.
[4]«Agli effetti del precedente comma, per lo svincolo delle cauzioni commerciali, e' richiesta la dichiarazione di indebito dell'esattore delle imposte».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960
