Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960. 117 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'art. 37 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 9 delR. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, sono aggiunti i seguenti comma:
tolto: «Per l'esecuzione sulle cauzioni commerciali, l'esattore ha l'obbligo di denunziare la morosita' del contribuente entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata non pagata, all'intendente di finanza.
tolto: «L'incameramento della cauzione del commerciante moroso, e' disposto dall'intendente, quando l'esercizio sia cessato, fino alla concorrenza del debito, e salvi i diritti precostituiti a favore degli enti interessati alla costituzione della cauzione.
tolto: «Agli effetti del precedente comma, per lo svincolo delle cauzioni commerciali, e' richiesta la dichiarazione di indebito dell'esattore delle imposte».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art13 · fonte del testo