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[1]Il primo periodo dell'art. 10 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' sostituito dal seguente:
[2]«Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, e le offerte siano inferiori alla stima, si procedera' al nuovo incanto, nel quale gli oggetti pignorati sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' di quello fissato dalla stima».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960
