Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960. 61 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il primo periodo dell'art. 10 delR. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, e le offerte siano inferiori alla stima, si procedera' al nuovo incanto, nel quale gli oggetti pignorati sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' di quello fissato dalla stima».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art14 · fonte del testo