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[1]L'art. 40 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e' sostituito dal seguente:
[2]«Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali del procedimento vengono depositati, entro cinque giorni dalla data della vendita, nella cancelleria della Pretura.
[3]«Qualora non vi siano creditori privilegiati, prevalenti o di eguale grado che abbiano fatto opposizione o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori, il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore del suo credito, comprese le spese di esecuzione e le indennita' di mora, ed ordina il deposito dell'eventuale eccedenza alla Cassa di risparmio postale e la presentazione della ricevuta alla cancelleria della Pretura.
[4]«Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al precedente comma il pretore ordina il deposito della somma ricavata dalla vendita agli effetti della sua distribuzione tra l'esattore e i creditori opponenti a norma del capo VIII, titolo II, libro II, del Codice di procedura civile».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960
