Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960. 152 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'art. 40 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali del procedimento vengono depositati, entro cinque giorni dalla data della vendita, nella cancelleria della Pretura.
tolto: «Qualora non vi siano creditori privilegiati, prevalenti o di eguale grado che abbiano fatto opposizione o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori, il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore del suo credito, comprese le spese di esecuzione e le indennita' di mora, ed ordina il deposito dell'eventuale eccedenza alla Cassa di risparmio postale e la presentazione della ricevuta alla cancelleria della Pretura.
tolto: «Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al precedente comma il pretore ordina il deposito della somma ricavata dalla vendita agli effetti della sua distribuzione tra l'esattore e i creditori opponenti a norma del capo VIII, titolo II, libro II, del Codice di procedura civile».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art15 · fonte del testo