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[1]Il primo comma dell'art. 44 del testo unico di leggi infila riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:
[3]il nome, cognome e la paternita' del debitore;
[4]la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualita' e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;
[5]il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terra' l'incanto;
[6]e, inoltre, il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.
[7]Il prezzo minimo viene determinato in base a perizia dell'ufficio tecnico erariale con le norme di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 274, e con quelle stabilite dal Ministero delle finanze».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960
