Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960. 130 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il primo comma dell'art. 44 del testo unico di leggi infila riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, e' sostituito dal seguente:
tolto: «L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:
tolto: il nome, cognome e la paternita' del debitore;
tolto: la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualita' e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;
tolto: il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terra' l'incanto;
tolto: e, inoltre, il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.
tolto: Il prezzo minimo viene determinato in base a perizia dell'ufficio tecnico erariale con le norme di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 274, e con quelle stabilite dal Ministero delle finanze».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art16 · fonte del testo