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[1]A11'ultimo comma dell'art. 63 del testo unico 17 ottobre 1922, n: 1401, modificato dall'art. 12 del R. decreto legge, 6 novembre 1930, n. 1465, dopo le parole «mobili dotali», sono aggiunte le seguenti: «costituiti con atto di data anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo, sul quale vertono le procedure esattoriali e salvo il caso di tributi gravanti sulla dote».
[2]Allo stesso art. 63 sono aggiunti i seguenti coma:
[3]«Sono esclusi dalla facolta' accordata dal 1° comma, nel caso di procedure dirette al recupero di imposta complementare, le persone i cui redditi, in forza dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, siano stati cumulati con quelli dell'iscritto a ruolo.
[4]«E' parimenti escluso dall'esercizio della facolta' accordata dal primo comma, chiunque pretenda di aver diritte sui mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente debitore, acquistati in una precedente asta esattoriale eseguita a carico del medesimo debitore».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960
