Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 4/1960

    Questione infondata
    18 febbraio 1960

    dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del 13-17 dicembre 1958 del Pretore di Varese sulla legittimità costituzionale dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con l'art. 18 legge 16 giugno 1939, n. 942, in riferimento agli artt. 41 e 42 Costituzione della Repubblica. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, P…

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 63 Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette · Art. 18 Modificazioni al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960. 150 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: A11'ultimo comma dell'art. 63 del testo unico 17 ottobre 1922, n: 1401, modificato dall'art. 12 delR. decreto legge, 6 novembre 1930, n. 1465, dopo le parole «mobili dotali», sono aggiunte le seguenti: «costituiti con atto di data anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo, sul quale vertono le procedure esattoriali e salvo il caso di tributi gravanti sulla dote».

tolto: Allo stesso art. 63 sono aggiunti i seguenti coma:

tolto: «Sono esclusi dalla facolta' accordata dal 1° comma, nel caso di procedure dirette al recupero di imposta complementare, le persone i cui redditi, in forza dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, siano stati cumulati con quelli dell'iscritto a ruolo.

tolto: «E' parimenti escluso dall'esercizio della facolta' accordata dal primo comma, chiunque pretenda di aver diritte sui mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente debitore, acquistati in una precedente asta esattoriale eseguita a carico del medesimo debitore».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art18 · fonte del testo