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[1]Dopo il 2° comma dell'art. 75 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 16 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«In base a tale riassunto il ricevitore provinciale almeno tre giorni prima dell'ultimo giorno utile per il versamento, deve notificare a ciascun esattore della Provincia a mezzo lettera raccomandata, una cartella, nella quale e' indicato l'ammontare annuo delle somme da versare distintamente per ruolo, e per rata, suddivise in otto decimi e due decimi».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
