Art. 22 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 48 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa e' rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art22 · fonte del testo