Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il comma 5° dell'art. 87 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 21 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' sostituito dai seguenti:
[2]«Per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo, per un importo annuo non superiore alle lire 30, al netto di aggi, l'esattore e' ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, ed entro 10 mesi dalla scadenza della rata stessa, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.
[3]«Nei casi di imposte relative a redditi mobiliari minimi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, nonche' di imposta sui celibi quando non vi sia accertamento di quota integrativa l'intendente, ove sussistano circostanze che lascino fondatamente riconoscere l'insolvibilita' del contribuente, puo' sospendere la procedura esecutiva con provvedimento da sottoporsi alla ratifica, del Ministero».
Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 22 dicembre 2008
