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[1]I comma 1° e 2° dell'art. 5 del testo Unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono sostituiti dai seguenti:

[2]«L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, le sovrimposte e tasse comunali o provinciali, ordinarie e Straordinarie e i contributi vari in conformita' ai ruoli consegnatigli e resi esecutivi dall'intendente di finanza, cui spetta dare esecuzione ai ruoli di qualsiasi specie e da qualunque ente emessi, purche' riscuotibili con la procedura stabilita per le imposte dirette.

[3]«La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dal procuratore delle imposte, dal podesta', o dai rappresentanti degli enti impositori, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi».

Testo in vigore dal 10 luglio 1939 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;942~art4 · fonte del testo