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[1]I comma 1° e 2° dell'art. 5 del testo Unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono sostituiti dai seguenti:
[2]« ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645)).
[3]«La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dal procuratore delle imposte, dal podesta', o dai rappresentanti degli enti impositori, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi».
Testo in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
