Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico sara' compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.
Testo vigente dal 27 aprile 1956
