Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico sara' compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.

Testo vigente dal 27 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art15 · fonte del testo