La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al primo comma del precedente art. 6 (escluse le quote supplementari per i figli a carico) le percentuali stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazione di pensione ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1 settembre 1942.
Testo vigente dal 4 febbraio 1953
