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Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione e' destinato alla costituzione di una speciale riserva. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza. I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalita' e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 14 settembre 1961
