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Gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto i quali cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750 (convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 300), e successive modificazioni, hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi di previdenza per essi versati, fatta deduzione della quota assegnata all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo, viene costituita, in favore dei richiedenti il rimborso, una posizione assicurativa obbligatoria mediante accreditamento di contributi determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo stesso. L'eventuale eccedenza, risultante fra l'importo necessario per l'accreditamento stesso e la somma versata all'assicurazione obbligatoria, dopo eseguito l'accreditamento, dovra' essere rimessa al lavoratore. Quando la cessazione dal servizio sia dovuta a licenziamento per assenze arbitrarie o a condanna per reato doloso, la somma rimborsabile e' limitata alla quota di contribuzione al Fondo di previdenza posta a carico dell'iscritto.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 14 settembre 1961
