Articolo abrogato dalla l. 29 ottobre 1971, n. 889.
Abrogato dal 1 dicembre 1971
Articolo abrogato dalla l. 29 ottobre 1971, n. 889.
Abrogato dal 1 dicembre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1953 al 1 dicembre 1971. 37 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'importo della pensione calcolato in base alle norme dei precedenti articoli e' aumentato della quota di lire 100 annue a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti nella assicurazione obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art5 · fonte del testo