Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 830.
Abrogato dal 14 settembre 1961
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 830.
Abrogato dal 14 settembre 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1953 al 14 settembre 1961. 243 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione a norma dei precedenti articoli e' costituita:
tolto: a) dallo stipendio o paga di tabella, compresa la 13ª mensilita', maggiorati dei relativi scatti di anzianita' maturati e degli eventuali assegni ad personam, quando risultino da differenze tra stipendi o paghe precedentemente goduti e quelli in atto;
tolto: b) dalle indennita' di contingenza e dalla indennita' di carovita a carattere continuativo;
tolto: c) dalle competenze accessorie a carattere continuativo stabilite per qualifica o gruppo di qualifiche in seno alle singole aziende e corrisposte all'agente nel periodo considerato ai sensi del precedente art. 2. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente art. 3 le competenze accessorie sono calcolate secondo coefficienti risultanti dal rapporto fra il totale delle competenze accessorie corrisposte nell'anno 1950 dalle singole aziende e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Ai fini della determinazione della misura delle pensioni da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono escluse dal calcolo della retribuzione le variazioni dovute a promozioni o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio, fatta eccezione per quelle avvenute fino al 31 dicembre 1951, nonche' le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita, fintanto che queste ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione del successivo art. 20.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 830
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art8 · fonte del testo