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La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione a norma dei precedenti articoli e' costituita:

  • a)dallo stipendio o paga di tabella, compresa la 13ª mensilita', maggiorati dei relativi scatti di anzianita' maturati e degli eventuali assegni ad personam, quando risultino da differenze tra stipendi o paghe precedentemente goduti e quelli in atto;
  • b)dalle indennita' di contingenza e dalla indennita' di carovita a carattere continuativo;
  • c)dalle competenze accessorie a carattere continuativo stabilite per qualifica o gruppo di qualifiche in seno alle singole aziende e corrisposte all'agente nel periodo considerato ai sensi del precedente art. 2. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente art. 3 le competenze accessorie sono calcolate secondo coefficienti risultanti dal rapporto fra il totale delle competenze accessorie corrisposte nell'anno 1950 dalle singole aziende e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Ai fini della determinazione della misura delle pensioni da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono escluse dal calcolo della retribuzione le variazioni dovute a promozioni o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio, fatta eccezione per quelle avvenute fino al 31 dicembre 1951, nonche' le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita, fintanto che queste ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione del successivo art. 20.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1953 al 14 settembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art8 · fonte del testo