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La ferma ordinaria di leva e' di 18 mesi. Le ferme minori sono di primo, secondo e terze grado, rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi. Esse possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli seguenti. La concessione delle ferme minori e' subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne e' sfornito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge sulla obbligatorieta' della istruzione premilitare, dovra' compiere la ferma di durata immediatamente superiore.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
