Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1932 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e' sostituito il seguente: «Il Ministro per la guerra ha facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili. «Il Ministro per la guerra ha altresi' la facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pure essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'art. 72, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalita' da fissarsi classe per classe con decreto Ministeriale».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-05-19;510~art1 · fonte del testo