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Colui che, essendo soggetto alla leva, fu masso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presento' spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, e' ritenuto reo di essersi sottratto alla leva. Egli, se arruolato, non potra' essere ascritto a ferma minore, ma dovra' compiere la ordinaria ferma di leva. Peraltro esso potra' essere ammesso a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento in seguito a modificazioni di famiglia.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
