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Il Ministro per la guerra ha facolta' di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento sentito il parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art15 · fonte del testo