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Sono abrogate le disposizioni relative alla partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali ai Consigli di leva ed alle Commissioni mobili. Sono inoltre abrogati gli articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 (3° e 4° comma), 89, 106, 109 e 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, nonche' tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art16 · fonte del testo