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Il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonche' ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento o di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art17 · fonte del testo