Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 450 parole tolte, 17 parole aggiunte.

tolto: Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di eta'; 2° unico nato di madre vedova; 3° figlio di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare; 4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare; 5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di eta', che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni; 6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni; 7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purche' i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000; 8° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di eta' e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore aL. 18.000; 9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente; 10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria; 11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare; 12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare; 13° militare ammogliato con prole; 14° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva; 15° NUMERO ABROGATOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 19 MAGGIO 1932 aggiunto: 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 510. Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275. aggiunto: 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art5 · fonte del testo