Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. 450 parole tolte, 17 parole aggiunte.
tolto: Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di eta'; 2° unico nato di madre vedova; 3° figlio di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare; 4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare; 5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di eta', che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni; 6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni; 7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purche' i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000; 8° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di eta' e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore aL. 18.000; 9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente; 10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria; 11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare; 12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare; 13° militare ammogliato con prole; 14° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva; 15° NUMERO ABROGATOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 19 MAGGIO 1932 aggiunto: 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 510. Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275. aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art5 · fonte del testo