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Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di eta'; 2° unico nato di madre vedova; 3° figlio di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare; 4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare; 5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di eta', che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni; 6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni; 7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purche' i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000; 8° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di eta' e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a L. 18.000; 9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente; 10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria; 11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare; 12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare; 13° militare ammogliato con prole; 14° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva; 15° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva. Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 8 giugno 1932
