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L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2 dell'art. 4; 10, 14 e 15 dell'art. 5; 1 e 3 dell'art. 6 e nel caso dell'art. 7 e' soggetta a revocazione fino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui e' vincolato.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;3~art8 · fonte del testo