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L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' sostituito dal seguente testo: "La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina".
Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 16 dicembre 2010
