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I numeri 9 e 15 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dal seguente: "Le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto e quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al Consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali piu' rappresentative".
Testo in vigore dal 7 gennaio 1956 al 22 febbraio 1974
