Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1956 al 22 febbraio 1974. Leggi il testo vigente →

I numeri 9 e 15 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dal seguente: "Le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto e quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al Consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali piu' rappresentative".

Testo in vigore dal 7 gennaio 1956 al 22 febbraio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1329~art3 · fonte del testo