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I numeri 9 e 15 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dal seguente: "Le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto e quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al Consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali piu' rappresentative".1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 gennaio 1974, n. 6
1La L. 12 gennaio 1974, n. 6 ha disposto (con l'art. 5) che "L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329, e' da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto sia quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative."
Testo in vigore dal 22 febbraio 1974 al 22 dicembre 2008
