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L'eventuale rimanenza sui fondi previsti all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, ed all'articolo precedente, resta a disposizione del Ministero dell'interno per interventi eccezionali a favore dei bilanci 1951 degli enti locali, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. La relativa erogazione avverra' con le norme di cui alla sopra citata legge.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-04-22;288~art2 · fonte del testo