Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, le Regioni a statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale l'esame dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali facenti parte dei rispettivi territori. La Commissione centrale per la finanza locale formula le opportune proposte per il pareggio dei bilanci, indicando la misura delle supercontribuzioni e l'ammontare del mutuo necessario per far fronte al disavanzo economico. I provvedimenti relativi sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale e resi esecutivi, per quanto concerne l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-04-22;288~art4 · fonte del testo