Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1951 al 22 dicembre 2008. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potra' superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Province. Ai bilanci di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui da parte delle Province e dei Comuni, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-07-30;575~art5 · fonte del testo