Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai fini della concessione dei mutui di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, le Regioni a statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale l'esame dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali facenti parte dei rispettivi territori. La Commissione centrale per la finanza locale formula le opportune proposte per il pareggio dei bilanci, indicando la misura delle supercontribuzioni e l'ammontare del mutuo necessario per far fronte al disavanzo economico. I provvedimenti relativi sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione regionale e resi esecutivi, per quanto concerne l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-22;288~art4 · fonte del testo