Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Amministrazioni provinciali e comunali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, le quali fruiscono delle particolari provvidenze recate dalla legge 23 marzo 1952, n. 633. Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Testo vigente dal 7 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-27;177~art5 · fonte del testo