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Le indennita' per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformita' delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di eta' dei figli che e' fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno. Oltre alla rendita di cui nel primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno per una volta tanto, nelle seguenti misure: L. 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino ai sedici anni di eta' o inabili al lavoro; L. 16.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino ai sedici anni di eta' o inabili al lavoro ed in caso di sopravvivenza di soli tigli fino ai sedici anni di eta' o inabili al lavoro; L. 8000 negli altri casi.
Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 11 giugno 1958
