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Le indennita' per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformita' delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di eta' dei figli che e' fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno. Oltre alla rendita di cui nel primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ((un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:
- a)lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
- b)lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
- c)lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
- d)lire quarantamila negli altri casi.)) ((Gli assegni di cui alle lettere a), b), c) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto.))
Testo in vigore dal 11 giugno 1958 al 1 gennaio 1963
