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Le indennita' per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformita' delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di eta' dei figli che e' fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno. Oltre alla rendita di cui nel primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ((un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

  • a)lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
  • b)lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
  • c)lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
  • d)lire quarantamila negli altri casi.)) ((Gli assegni di cui alle lettere a), b), c) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto.))

Testo in vigore dal 11 giugno 1958 al 1 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1958

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1950 al 11 giugno 1958. 17 parole tolte, 108 parole aggiunte in 5 capoversi.

… 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno per una volta tantotolto: , nelle seguenti misure: tolto: L. 12.000

aggiunto: a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino tolto: ai sedici aggiunto: a 16 anni di eta' o inabili al lavoro; tolto: L. 16.000

aggiunto: b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino tolto: ai sedici aggiunto: a 16 anni di eta' o inabili al lavoro tolto: edaggiunto: ;

aggiunto: c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli tolto: tigli fino ai sedici aggiunto: figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro; tolto: L. 8000

aggiunto: d) lire quarantamila negli altri casiaggiunto: . Gli assegni di cui alle lettere a), b), c) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-02-20;64~art3 · fonte del testo