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Le indennita' per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformita' delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di eta' dei figli che e' fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno. ((Oltre alla rendita di cui al primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto nelle seguenti misure:
- a)lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
- b)lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
- c)lire 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
- d)lire 120.000 negli altri casi. Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono annientati di lire 20.000 per ogni ascendente; fino al massimo di due, viventi a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e o) sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto.))
Testo in vigore dal 1 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
