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Le indennita' per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformita' delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di eta' dei figli che e' fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno. ((Oltre alla rendita di cui al primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto nelle seguenti misure:

  • a)lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
  • b)lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
  • c)lire 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
  • d)lire 120.000 negli altri casi. Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono annientati di lire 20.000 per ogni ascendente; fino al massimo di due, viventi a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e o) sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto.))

Testo in vigore dal 1 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1958 al 1 gennaio 1963. 29 parole tolte, 41 parole aggiunte in 5 capoversi.

… figli che e' fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno. Oltre alla rendita di cui tolto: nel aggiunto: al primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme tolto: dell'art. aggiunto: di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno tolto: peraggiunto: , una volta tanto nelle seguenti misure:

a) lire tolto: cinquantaduemila aggiunto: 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a tolto: 16 aggiunto: sedici anni di eta' o inabili al lavoro;

b) lire tolto: cinquantaseimila aggiunto: 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a tolto: 16 aggiunto: sedici anni di eta' o inabili al lavoro;

c) lire tolto: quarantottomila in caso aggiunto: 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli fino a tolto: 16 aggiunto: sedici anni di eta' o inabili al lavoro;

d) lire tolto: quarantamila aggiunto: 120.000 negli altri casi. Gli assegni di cui alle lettere a), b)tolto: , aggiunto: e c) sono tolto: aumentati di lire quattromila aggiunto: annientati di lire 20.000 per ogni ascendentetolto: , sinoaggiunto: ; fino al massimo di due, tolto: vivente aggiunto: viventi a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e tolto: c aggiunto: o) sono aumentati rispettivamente di lire tolto: tremila e quattromila aggiunto: 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente dirittotolto: , fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, tolto: sino aggiunto: fino al massimo di due, di lire tolto: ottomila, se vivente aggiunto: 30.000, se viventi a carico del defuntotolto: , e lire quattromila aggiunto: e di lire 20.000 se non a carico del defunto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-02-20;64~art3 · fonte del testo